Dizionario del Cristianesimo

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Cattolicesimo

Termine di origine greca (dal greco synodos, assemblea) che iinizialmente indicava, e tuttora genericamente indica, una qualsiasi assemblea di chierici riunita per esaminare problemi concernenti il dogma  o la disciplina ecclesiastica e decidere o quanto meno esprimere giudizi in proposito. In tale larga accezione poteva e può considerarsi sinodo anche una qualsiasi delle varie specie di concili . In senso stretto il sinodo differisce dal concilio, sia ecumenico, sia regionale o provinciale, in quanto questo è l’assemblea di tutti (concilio ecumenico) o di più vescovi e ha potestà legislativa, mentre il sinodo è la riunione, convocata e presieduta dal vescovo, del clero e degli altri fedeli della diocesi. Nel sinodo vengono eletti i giudici e gli esaminatori della diocesi, i quali assumono pertanto l’attributo di sinodali. Con il motu proprio pontificio Apostolica Sollicitudo del 15-9-1965, è stato poi attribuito questo nome anche a un organismo del governo centrale della Chiesa , il quale, analogamente al concilio ecumenico, rappresenta tutto l’episcopato cattolico, ma svolge il suo compito solo in modo temporaneo e occasionale. Il sinodo dei vescovi, così propriamente chiamato, non è di per sé che un organo consultivo di collegamento e di reciproca informazione fra la Santa Sede e le diocesi di tutto il mondo, ma il pontefice può, quando lo ritenga opportuno, conferirgli potere deliberativo con riserva di ratifica, analogamente a quanto avviene per il concilio ecumenico; allo stesso pontefice spetta il compito di convocarlo e presiederlo, di persona o a mezzo di un suo delegato, fissarne l’ordine del giorno e ratificarne la composizione. Del sinodo, riunito in assemblea generale, fanno parte i cardinali preposti ai singoli dicasteri della Curia romana, i patriarchi, gli arcivescovi maggiori e i metropoliti delle Chiese orientali, i vescovi eletti dalle singole conferenze episcopali in misura proporzionale al numero dei loro membri, dieci religiosi clericali eletti dall’Unione dei superiori generali, oltre al 15% del numero complessivo degli anzidetti componenti, che il papa  può, se lo ritiene opportuno, aggiungere a sua discrezione. A ogni convocazione il pontefice nomina un segretario speciale per la durata dell’assemblea, ma esiste anche un segretario perpetuo o generale del sinodo, pur esso di designazione pontificia. Questo organo tende ad assumere una sempre maggiore importanza, in quanto viene a rappresentare, fra un concilio e l’altro, la collegialità episcopale.

Protestantesimo

Con il nome di sinodo s’intendono anche le massime assemblee deliberanti di altre Chiese. La costituzione sinodale prevede la partecipazione dei laici al potere legislativo e alla suprema amministrazione della Chiesa. È uno sviluppo della costituzione presbiteriana di Calvino, e venne introdotta per la prima volta nel 1559 nelle comunità riformate francesi; di qui passò a tutte le Chiese riformate e presbiteriane del mondo. Nel XIX secolo venne anche adottata dalla maggior parte delle Chiese luterane. Particolare risalto ha in Italia il sinodo della Chiesa valdese.